CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CALABRIA Legge
regionale 26 gennaio 1987, n. 4 Art.
1 Art.
2 a) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in ambito regionale; raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile; b) manifesta di propria iniziativa o a richiesta il proprio orientamento in ordine alle iniziative legislative e normative in genere riguardanti direttamente o indirettamente la condizione della donna; suggerisce le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale che interessa le donne, in particolare in materia di lavoro, sanità, servizi sociali, educazione, comunicazione di massa, famiglia, diritti civili, al fine di conformarla allobiettivo di uguaglianza sostanziale; c) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile contribuendo allelaborazione ed alla verifica di codici di comportamento diretti sia a specificare le regole di condotta conformi agli obiettivi della parità di diritti e di opportunità , sia ad individuare e rimuovere le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione; d) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere laccesso al lavoro ed a concentrare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne; e) riferisce sullapplicazione da parte degli enti pubblici e privati delle normative di parità e in particolare di quelle afferenti il lavoro e la sicurezza sociale; f) promuove e assicura una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale. Art.
3 È composta da tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile. Art.
4 Per lespletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale del supporto organizzativo e burocratico del Consiglio regionale . Art.
5 Art.
6 La relazione è posta allordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni per lesame e ladozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art.
7 Le indennità di carica, i gettoni di presenza, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, spettanti ai componenti della Commissione, sono stabiliti con deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. Gli emolumenti di cui al comma precedente decorrono dalla data di insediamento della Commissione. (Commi
aggiunti con larticolo 13, comma 6 della legge regionale 28 agosto
2000, n. 14) Art.
8 Per gli esercizi
successivi la spesa occorrente sarà determinata con la legge
di approvazione di bilancio e con lapposita legge finanziaria
che laccompagna. |
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